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Giovedì, 19 Feb 2026

di Biancamaria Gentili

Raramente il vincitore di un ricorso dinanzi al Tar è costretto a ricorrere in appello. Nei mesi scorsi è accaduto a Carlo Aurisicchio, già dipendente del Cnr, che aveva contestato tutta la procedura concorsuale ex articolo 64, culminata con la nomina nel 2006 di  sedici dirigenti di ricerca per l’area disciplinare “Scienze della Terra”.

Aurisicchio, infatti, denunciando e documentando gravi irregolarità nello svolgimento della procedura concorsuale, peraltro riportate nel Libro bianco dell’Usi, aveva chiesto al Tar l'annullamento di tutta la procedura e la conseguente rinnovazione della stessa.

Il Tribunale, a novembre 2010, pur avendo accolto in toto le argomentazioni del ricorrente, da un lato affermava che "la commissione non ha operato con chiarezza, atteso che non dava conto della puntuale e motivata valutazione di tutti i titoli presenti nel curriculum dei candidati né specificava il punteggio attribuito a ciascun titolo"; dall'altro, anziché annullare l’intera procedura, aveva ordinato al Cnr di rivalutare la posizione non di tutti i candidati ma del solo ricorrente.

Rivalutazione, peraltro, non effettuata in quanto una nuova commissione, appositamente nominata dal Cnr, si è subito dimessa. Inevitabile, quindi, il ricorso in appello da parte del vincitore.

Il massimo organo della giustizia amministrativa, con apposita sentenza, ha ritenuto fondata le doglianze di Aurisicchio, laddove ha riconosciuto che “l’appellante ha interesse meritevole di protezione a che tutte le posizioni dei candidati siano nuovamente scrutinate dalla commissione d’esame, previa predisposizione di criteri selettivi che diano conto e rendano intelligibile il percorso logico seguito dall’organo tecnico nella attribuzione dei punteggi ai candidati”.

A seguito della rinnovazione della procedura, precisa il Consiglio di Stato, “la posizione di graduatoria dell’originario ricorrente (il dr. Carlo Aurisicchio, ndr) potrebbe subire cambiamenti in melius non solo per effetto di una più approfondita valutazione dei titoli in suo possesso, ma anche quale effetto di una deteriore valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti;di qui l’evidente interesse dell’appellante alla rinnovazione dell’intera procedura valutativa, ad iniziare dalla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati, e la fondatezza di tale sua pretesa, una volta acclarata la violazione delle regole procedimentali propedeutiche ad una valutazione trasparente ed oggettiva delle evidenze curriculari di ciascun candidato”.

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