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Sabato, 06 Lug 2024

di Roberto Tomei

Oggi c’è Internet che allontana i vicini e avvicina i lontani, come la Gazzetta Ufficiale; ma c’era un tempo, neppure tanto remoto, in cui i bandi di concorso si conoscevano soltanto attraverso la G.U. cartacea. Chi scrive, prima per se stesso e poi per gli altri, può dire, senza esagerare, di sfogliarla ormai da quasi quarant’anni e di averne viste di cotte e di crude dal punto di vista dei requisiti richiesti per superare concorsi che consentissero di accedere all’ambito posto, diventato via via sempre meno fisso.

Peraltro, quando qui al Foglietto ci siamo accorti, anche grazie alle segnalazioni dei lettori, della pubblicazione di bandi “originali” o, meglio, “creativi” ovvero "sartoriali", raramente ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di renderne noto il contenuto.

Al di là delle molteplici “stravaganze” in cui ci siamo imbattuti, un dato è rimasto tuttavia costante, cioè che si è trattato sempre, ma proprio sempre, di concorsi banditi dal Cnr.  Per chi volesse sincerarsi, sarà sufficiente leggere alcuni articoli del Foglietto.

Grande è stata, pertanto, la sorpresa quando nei giorni scorsi, dovendoci documentare sui 17 concorsi da quasi un anno banditi dall’Ingv e tuttora giacenti in un immotivato quanto sconcertante stand by, abbiamo notato il contenuto di un bando pubblico per un posto a tempo determinato di operatore tecnico di VIII livello, per la durata di un anno, “eventualmente prorogabile alla scadenza”.

Il provvedimento è stato adottato con decreto 140 del 28 maggio 2013 dal direttore generale dell’ente, Massimo Ghilardi, che il 28 giugno successivo ha nominato anche la relativa commissione esaminatrice.

Ma veniamo alla “particolarità” del bando, frutto probabilmente di macroscopiche sviste da parte del n. 2 di via di Vigna Murata.

Innanzitutto,  il direttore generale, nelle premesse del bando, afferma di aver visto, tra l’altro, “il d.P.R. n. 171 del 1991”.

Al riguardo, ci permettiamo di sollevare qualche dubbio sulla sua effettiva visione, dal momento che, se il predetto d.P.R. fosse stato esaminato con attenzione, sarebbe stato agevole rilevare non solo le mansioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico ma anche il titolo di studio richiesto per poter partecipare al concorso pubblico.

La declaratoria del profilo di operatore tecnico, infatti, prevede che  l’accesso all’impiego debba avvenire con concorso per titoli ed esami e che il requisito culturale richiesto ai candidati è il diploma di istruzione secondaria di I grado.

Inoltre, il d.P.R. specifica che l’operatore tecnico svolge: “Attività proprie della qualificazione di mestiere posseduta ed assiste le professionalità superiori eseguendo le operazioni indicategli. Svolge attività connesse con la rilevazione e la raccolta dei dati statistici utilizzando anche procedure ed apparecchiature di tipo informatico. Esegue operazioni di lavoro tecnico-manuali per l'installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, macchine, arredi, manufatti strumenti ed apparecchiature controllandone lo stato di efficienza ed assicurandone la regolare funzionalità. Nell'ambito dei centri stampa, centri di riproduzione, centri meccanografici e strutture analoghe provvede con le macchine ausiliarie alle operazioni necessarie alla finitura degli elaborati curando l'ordinaria manutenzione delle macchine stesse”.

Nel bando in esame, invece, i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono incredibilmente: “diploma di istruzione secondaria superiore” ed “esperienza lavorativa, di almeno un anno, in attività di contabilità generale, rendicontazione e di gestione di archivi informatici con l’utilizzo di pacchetti Microsoft Office e OpenOffice e dei programmi Web-Rainbow e TealGow”.

Eppure, dovrebbe essere noto a tutti che il diploma di istruzione secondaria di I grado altro non è che la famosa III^ media, mentre il diploma di istruzione superiore, che si consegue dopo la scuola media, è caratterizzato dalla durata quinquennale e dal rilascio di un diploma che consenta l’accesso all’Università (cfr. Tar Lombardia, sez. I, sentenza 17.01.2007 n. 54).

Anche l’esperienza lavorativa richiesta mal si concilia o, meglio, non si concilia affatto, con il profilo di operatore tecnico, ma sembra indubbiamente più affine a quello di collaboratore di amministrazione, per l’accesso al quale, non a caso, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado, alias di istruzione superiore.

Ma le anomalie di detto bando non finiscono qui. Per quale motivo la selezione è stata indetta solo per esami e non anche per titoli, siccome peraltro previsto dal richiamato d.P.R. 171? Mistero.

Perché ai candidati è stato richiesto di allegare alla domanda anche un curriculum vitae et studiorum (con tanto di firma in calce e con espressa avvertenza per i compilatori che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarebbero incorsi nelle sanzioni di cui al d.P.R. 445/2000), quando il medesimo non ha alcun peso nella valutazione degli stessi candidati? Nuovo mistero.

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