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Sabato, 06 Lug 2024

Non c’è due senza tre, recita un vecchio adagio, che sembra attagliarsi alla perfezione al Cnr, che da mesi, dopo aver dato corso a scorrimento parziale di graduatorie ex articolo 15 per ricercatori, persevera in maniera schizofrenica nella convinzione di non farle più scorrere, per fare invece posto a nuove procedure selettive, bandite quasi un anno fa.

Nonostante l’univoco orientamento della giustizia amministrativa, sancito da una pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 14/2011), commentata dal Foglietto del 28 febbraio 2012, il Cnr si è ostinato a bandire nuovi concorsi, ignorando le legittime istanze di ricercatori e primi ricercatori, utilmente inseriti, come idonei, nelle graduatorie di precedenti concorsi già oggetto di scorrimento, che sono così stati costretti a rivolgersi al Tar del Lazio.

Puntuale, il Tar, il 28 agosto 2013, con ordinanze nn. 3391 e 3399, ha sospeso l’efficacia dei bandi di concorso del Cnr nn. 364.144 e 364.143, rispettivamente per la progressione di 117 unità di personale dal III al II livello del profilo di primo ricercatore e di 80 unità dal II al I livello di dirigente di ricerca, in quanto lo stesso Cnr non aveva esplicitato le ragioni per le quali, “pur in presenza di una graduatoria ancora efficace, ha ritenuto di bandire un nuovo concorso”.

L’ente di piazzale Aldo Moro, presieduto da Luigi Nicolais e diretto da Paolo Annunziato, non si dava per vinto e, fortemente sostenuto dalle sigle confederali, annullava i bandi e ne scriveva di nuovi, convinto di superare ogni ostacolo.

I nuovi provvedimenti, però, si appalesavano sostanzialmente simili ai precedenti, già censurati dal Tar, e, quindi, erano destinati anch’essi ad essere travolti in sede giurisdizionale, come tempestivamente anticipato dal nostro settimanale, con gli articoli del 8 ottobre 2013 e del 14 aprile scorso.

Infatti, i ricorrenti, dopo aver confezionato un nuovo ricorso, vedevano ancora una volta accolte le loro ragioni con ordinanze nn. 129 e 130, depositate il 13 gennaio 2014, con la seguente motivazione: ”Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al difetto di motivazione dedotto in relazione ai principi di cui alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011, dato che l’Amministrazione non ha congruamente indicato nel provvedimento impugnato le ragioni per cui, in presenza di una graduatoria efficace per identico profilo funzionale, ha comunque bandito un nuovo concorso, posto che, in particolare, l’invocato art. 15 del CCNL non sembra potersi considerare alla stregua di una previsione di rango legislativo che imporrebbe l’indizione del concorso”.

Ma l’ufficio legale e i vertici del Cnr non demordevano e imboccavano la via del Consiglio di Stato dove, però, li attendeva la terza e ultima sconfitta, che si è materializzata il 29 aprile scorso, con il secco rigetto dell’appello avverso la decisione del Tar, con la seguente motivazione: “Considerato che difetta il periculum in mora in quanto l’udienza di merito è stata fissata dal Giudice di prime cure in data 2 luglio 2014, sicché non si evince la presenza di un danno grave e irreparabile in capo all’amministrazione appellante, stante la valenza meramente sospensiva della pronuncia cautelare oggetto dell’odierno gravame”.

Ora, però, difficilmente il Cnr sbloccherà la situazione di impasse, procedendo sia allo scorrimento che alla emanazione di nuovi bandi.

Più probabile, visti i precedenti, che attenda l’appuntamento del 2 luglio. Per collezionare la quarta sconfitta.

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