Dopo la recente pronuncia dl Tar del Lazio, di cui abbiamo dato notizia due settimane fa, che ha annullato due bandi di concorso ex articolo 15 del Cnr, per non aver dato preventivamente corso allo scorrimento di graduatorie di idonei ancora valide, se qualcuno, dopo aver collezionato quattro sconfitte in un anno, ancora confidava nella possibilità che il verdetto potesse essere ribaltato dal Consiglio di Stato, può mettersi l’animo in pace. Per sempre.
E’ accaduto, infatti, che il massimo organo della giustizia amministrativa, con sentenza n. 3407 del 4 luglio 2014, nel ribadire il principio giuridico in base al quale la pubblica amministrazione, prima di bandire nuovi concorsi, deve attingere dalle graduatorie ancora valide, relative a precedenti concorsi, ha precisato che tale principio non viene affatto scalfito o messo in discussione dalla circostanza, nel caso di specie invocata dall’amministrazione appellante, che dopo la pubblicazione della vecchia graduatoria siano sopravvenute disposizioni normative che abbiano modificato o preteso requisiti o condizioni ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla precedente selezione concorsuale per il reclutamento di personale del medesimo profilo professionale.
Sul punto, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che l’esigenza dell’aggiornamento professionale, a cicli temporali ricorrenti, rappresenta una necessità ineludibile per tutto il personale dipendente, posto che ogni novità normativa (e non solo) che incida sul rapporto di lavoro impone il suo pieno apprendimento ai fini del miglioramento delle prestazioni in una logica di sempre maggiore efficienza del servizio.
La sentenza, inoltre, ha affermato un ulteriore, interessante principio in base al quale: “Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d’esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo’accidentale’, e cioè per l’insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno (a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all’assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace".