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Mercoledì, 01 Mag 2024

Nel Resoconto stenografico della seduta n. 595 del 17/03/2016 del Senato della Repubblica è apparso un atto di sindacato ispettivo (n.4-05494), presentato da 11 senatori del Movimento 5 Stelle (primo firmatario, Morra), rivolto ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il cui testo - avente ad oggetto le modalità di nomina di un dirigente di II fascia da parte del Consiglio nazionale delle ricerche - di seguito, integralmente pubblichiamo.

MORRA, CAPPELLETTI,DONNO, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PAGLINI, BERTOROTTA, PUGLIA, MONTEVECCHI, MORONESE, SERRA - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

il CNR è stato presieduto fino al 19 febbraio 2016 da Luigi Nicolais, deputato dal 22 aprile 2008 al 23 febbraio 2012 e Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008, mentre, fino alla medesima data, la direzione generale dell'ente è stata affidata a Paolo Annunziato;

la pianta organica dell'ente prevede molteplici uffici di livello dirigenziale raggruppati alle dipendenze di due direzioni centrali, entrambe sottoposte alla direzione generale dell'ente;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

da notizie pubblicate su "Il Foglietto della Ricerca" del 18 febbraio 2016, si apprende che con atto firmato in data 4 febbraio 2016, alle ore 15.13, l'uscente direttore generale Paolo Annunziato ha emesso un «Avviso interno per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 19, comma 6-quater del d.lgs. 165/2001, per l'affidamento dell'incarico di direzione dell'ufficio "programmazione finanziaria e controllo" afferente alla direzione generale», posizione fino a quel momento affidata ad un facente funzioni privo di incarico dirigenziale;

l'avviso era finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, entro soli 7 giorni, da parte del personale con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso il CNR;

ai sensi dell'art. 19, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per gli enti di ricerca il numero complessivo degli incarichi dirigenziali conferibili è pari al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, "a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

le posizioni dirigenziali conferite ex lege nel CNR sono 3, di cui 2 conferite ai dirigenti preposti alle direzioni centrali, mentre la terza è stata conferita dal 16 marzo 2011 al 16 novembre 2015 al dottor Giuliano Salberini, ricercatore di ruolo del CNR, per la direzione dell'ufficio affari istituzionali e giuridici;

la disponibilità della posizione dirigenziale oggetto dell'avviso del 4 febbraio 2016 si sarebbe resa fruibile a seguito dell'assegnazione ad altro incarico del dottor Giuliano Salberini, per cui la responsabilità dell'ufficio affari istituzionali e giuridici risulta ora affidata al dirigente di II fascia dello stesso CNR dottor Giambattista Brignone, e ciò in seguito alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 85228 del 6 novembre 2015, che comunicava l'illegittimità dell'attribuzione ai ricercatori e tecnologi, affidatari della responsabilità di uffici della struttura centrale dell'ente, sia dell'indennità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, la cui erogazione era sospesa dal CNR a decorrere dal 1° gennaio 2014, sia della indennità ex art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 marzo 1998;

tale nota, infatti, induceva il CNR all'opportunità di concludere la procedura selettiva con la valutazione comparativa unicamente delle candidature presentate dai dirigenti amministrativi di II fascia, con esclusione di quelle pure avanzate da 3 ricercatori e tecnologi;

al contrario, per quanto emerge dall'informativa n. 4/Cda del 29 gennaio 2016, il cessato direttore generale Paolo Annunziato si sarebbe determinato a ricoprire la posizione dirigenziale dell'ufficio programmazione finanziaria e controllo afferente alla Direzione generale mediante attribuzione di incarico ex art. 19, comma 6-quater, citato a ricercatori e tecnologi dell'ente, e ciò in ragione di presunte esigenze di contenimento della spesa, valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno dell'ente e di continuità dell'azione amministrativa; il tutto, secondo il direttore generale cessato, risponderebbe al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, nelle more dell'individuazione di un dirigente amministrativo di II fascia in corso di selezione, giusto il bando del CNR n. 364.188;

dal successivo provvedimento del direttore generale n. 014 del 17 febbraio 2016 risulta che, allo spirare del termine di soli 7 giorni previsto dall'avviso, risultavano pervenute due manifestazioni di interesse, prodotte dal dottor Roberto Tatarelli, attuale direttore (facente funzione) dello stesso ufficio programmazione finanziaria e controllo, come da provvedimento del direttore generale n. 131 del 31 ottobre 2014, nonché dal dottor Ciro Ivan Orefice;

da tale ultimo provvedimento risulta inoltre che, non apparendo il curriculum vitae del dottor Orefice adeguato allo svolgimento dell'incarico da affidare, il direttore generale Annunziato avrebbe ritenuto che l'unica candidatura valida fosse quella del dottor Tatarelli, per cui, a suo avviso, non sussisteva necessità di procedere alla costituzione di una commissione per la valutazione comparativa dei curricula professionali e delle attitudini dei candidati;

pertanto, visto il curriculum vitae del dottor Tatarelli e "valutata altresì la particolare e comprovata qualificazione professionale maturata presso l'Ente e in particolare nel periodo di direzione f.f. dell'Ufficio dirigenziale Programmazione Finanziaria e Controllo", veniva disposto "di conferire al dottor Roberto Tatarelli un incarico ex art. 19 comma 6-quater del decreto legislativo 165/2001 per la Direzione dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale (…) fino alla riorganizzazione degli uffici e degli incarichi al completamento della selezione in itinere dei dirigenti di II fascia di cui al bando 364.188 Area giuridico-amministrativa citato nelle premesse e comunque non oltre un triennio";

il successivo giorno 18 febbraio, a meno di 24 ore dalla scadenza del suo mandato, il direttore generale Annunziato stipulava il contratto di lavoro a tempo determinato con il nuovo dirigente dottor Roberto Tatarelli per un periodo di 3 anni;

lo stesso giorno, dopo poche ore dalla stipula, il dirigente Tatarelli inoltrava allo stesso CNR raccomandata a mano contenente atto di diffida e messa in mora e richiesta di riconoscimento della retribuzione di dirigente di II fascia per il servizio fino a quella data prestato come responsabile facente funzioni dello stesso ufficio dirigenziale programmazione finanziaria e controllo;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

il procedimento amministrativo finalizzato al conferimento di incarico dirigenziale, quindi, sembrerebbe essersi svolto al di fuori delle regole dell'evidenza pubblica, che deve disciplinare l'accesso ai pubblici impieghi, in quanto si è fatto ricorso ad un bando che illegittimamente ha precluso la partecipazione a dirigenti di II fascia in servizio presso il CNR, nonché a ricercatori, tecnologi e dirigenti di II fascia in servizio presso altri enti del medesimo comparto enti pubblici di ricerca;

parimenti illegittima ed immotivata appare la tempistica di presentazione delle domande di partecipazione, limitata a soli 7 giorni naturali consecutivi;

appaiono discutibili le circostanze per cui la pubblicazione del bando sarebbe avvenuta sul sito dell'ente solo successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e che non risulterebbe essere stata effettuata una valutazione comparativa delle due domande pervenute da parte della prevista commissione di concorso, che peraltro non è stata neppure costituita;

è da rilevare che per garantire l'affidamento anche della stessa posizione dirigenziale a ricercatori e tecnologi già in servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il CNR ha revocato un precedente concorso bandito con il n. 364.187 per il reclutamento di dirigenti amministrativi di II fascia a tempo indeterminato, area tecnico-istituzionale;

l'opportunità della revoca di un concorso legittimamente bandito appare fortemente discutibile, soprattutto in funzione del fatto che l'aver preferito l'assegnazione di funzioni dirigenziali a soggetti che tale qualifica non rivestono non appare aderente a principi di buon andamento, oltre ad essere fonte di probabile contenzioso (come confermato dalla stessa diffida del dottor Tatarelli);
considerato infine che:
forti perplessità sulla revoca del bando n. 364.187 sono state espresse anche dal collegio dei revisori dei conti del CNR nella seduta del 24 settembre 2014;

a giudizio degli interroganti, la selezione dei pubblici dipendenti deve rispettare rigorosamente la vigente normativa, che prevede l'evidenza pubblica del procedimento ed è finalizzata a selezionare il soggetto migliore tra una platea di aspiranti, la cui ampiezza massima assicura una concorrenza di livello qualitativo superiore; inoltre, gli incarichi dirigenziali devono essere necessariamente attribuiti ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e i relativi trattamenti retributivi possono essere esclusivamente quelli previsti dalla legge, per cui l'operato del CNR, oltre a violare norme vigenti precise e stringenti, non risponde a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e determina indubitabili danni erariali che andrebbero posti a carico dei responsabili;

risulta, inoltre, agli interroganti che numerosi uffici di livello dirigenziale siano già stati affidati a ricercatori e tecnologi del CNR, senza che potessero essere loro corrisposte le indennità per incarichi di direzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore; tali affidamenti espongono il CNR a possibili vertenze civili per il pagamento di differenze stipendiali, come già paventato anche dal dottor Tatarelli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se ritengano sia correttamente affidato il suddetto incarico dirigenziale al dottor Roberto Tatarelli, nonché tutti i precedenti incarichi conferiti in palese contrasto con le norme in materia, chiarite allo stesso CNR dal Ministero dell'economia;

quali iniziative intenda adottare, effettuati i doverosi riscontri in merito, per consentire il corretto affidamento di pubblici impieghi nel CNR e per evitare lo sperpero delle già limitate risorse a disposizione per il funzionamento del CNR stesso.

(4-05494)”.

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