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Martedì, 03 Mar 2026

Gli Enti parco nazionali sono enti pubblici non economici, che la legge n.70/1975, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, colloca nella tabella IV, tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse.

La vigilanza su di essi spetta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (più brevemente, Mattm).

La normativa che disciplina l’attività degli Enti parco è contenuta nella legge 6 dicembre 1991, n.394, cosiddetta Legge quadro sulle aree protette, che ha assegnato agli Enti medesimi poteri pianificatori ed amministrativi, sovraordinati a quelli degli enti territoriali, che si concretizzano nella regolamentazione e nel governo del territorio su cui essi insistono e per i quali sono stati previsti strumenti giuridici, come il Piano per il parco, il Regolamento del parco, il Piano pluriennale economico e sociale, alla cui predisposizione concorrono anche il Ministero vigilante, le regioni, i comuni e le comunità montane.

Le attività istituzionali riguardano la tutela del territorio e del paesaggio, la conservazione e la gestione della biodiversità, il sostegno alle attività economiche tradizionali e al turismo, le modalità di fruizione del territorio e dell’educazione ambientale.

Gli organi dell’Ente parco sono: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva, la Comunità del parco, il Collegio dei revisori dei conti. I componenti durano in carica cinque anni possono essere confermati per una sola volta.

ll Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco.

Il Dpr n.73 del 2013 ha, fra l’altro, ridotto a nove i componenti del Consiglio, compreso il Presidente, e a tre i componenti della Giunta; inoltre, ha snellito le modalità di nomina dei componenti del Consiglio, stabilendo che il Ministro nomina i soggetti designati, sentite le regioni interessate, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati.

Il Consiglio direttivo è formato da quattro componenti designati dalla Comunità del parco, con voto limitato, e da quattro componenti indicati ciascuno, rispettivamente, dalle associazioni di protezione ambientale, dal Mattm, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

La Giunta esecutiva è nominata dal Consiglio direttivo e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dagli statuti.

La Comunità del parco è formata dai Presidenti delle Regioni, delle Province, dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle Comunità montane, nei cui territori sono ricomprese le aree del parco stesso.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due di nomina ministeriale e uno regionale.

Il controllo sulla gestione degli Enti parco è demandato dalla legge alla Corte dei conti che, annualmente, redige una Relazione, che viene trasmessa alle Presidenze del Parlamento.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, la Corte ha deliberato un unico referto relativo agli Enti parco nazionali, al fine di dar conto non solo dei risultati dell’attività e della gestione economico-finanziaria di ogni singolo ente, ma anche del quadro normativo generale e dell’andamento complessivo dell’intero settore sotto il profilo ordinamentale e dei risultati di bilancio.

A partire da domani, Il Foglietto pubblicherà una sintesi delle singole parti di cui si compone la corposa (630 pagine) Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2018 degli Enti parco nazionali, redatta dalla Corte dei conti e trasmessa alle due Presidenze del Parlamento lo scorso 9 luglio, dedicando un articolo ad ognuno dei 22 Enti, che verranno pubblicati durante il corrente mese di agosto, rispettando l’ordine alfabetico seguito dalla stessa Corte, che ha esaminato per primo il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), che ha sede a Pescasseroli (Aq) e che comprende, oltre alle tre Regioni, le province di L’Aquila, Frosinone e Isernia, nonché 24 comuni.

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