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Domenica, 26 Lug 2026

di Biancamaria Gentili

Il 19 novembre scorso, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una relazione sottoscritta dal ministro Renato Brunetta, nelle more della riduzione a quattro dei comparti di contrattazione, siccome previsto dal decreto legislativo n. 150/2009, aveva chiesto al Consiglio di Stato un parere in merito alla questione della rappresentatività sindacale e alle elezioni per il rinnovo delle Rsu, scadute nel comparto Scuola a dicembre 2009 e in tutti gli altri comparti, Ricerca compresa, lo scorso mese di dicembre.

Ad avviso della Funzione Pubblica, la definizione dei nuovi comparti era propedeutica alla elezione delle Rsu; il termine del 30 novembre 2010, indicato dall’art. 65, comma 3, del predetto d.lgs. 150, doveva intendersi ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che le elezioni potevano essere rinviate sine die.

A sostegno di tale tesi, la Funzione Pubblica adduceva motivi di ordine logico, sistematico e letterale, richiamando le disposizioni contenute nella legge 194/2009 e nel citato art. 65 e precisando che “se si intendesse far svolgere le elezioni sulla base dei vecchi comparti, destinati a  essere riaccordati (ridotti, ndr), sarebbe necessario scorporare per singole amministrazioni gli stessi dati al fine di riponderarli nei nuovi comparti di contrattazione”.

La risposta è giunta nei giorni scorsi, con il parere n. 00551/2011, ed è stata un vera doccia gelata non solo per la Funzione Pubblica ma anche per quelle sigle sindacali filogovernative che, in caso di elezioni delle Rsu, rischiano il tracollo, con la perdita di centinaia di distacchi retribuiti e migliaia di ore di permessi, che sono attribuiti proprio in base ai risultati delle elezioni, oltre che al numero di iscritti

Il Consiglio di Stato, con il richiesto parere, da un lato ha chiarito che il termine del 30 novembre 2010 per lo svolgimento delle elezioni “non è perentorio bensì ordinatorio”, dall’altro, ha precisato che le Rsu, anche se scadute, continuano a operare, ma che è legittimo lo svolgimento di elezioni prima della definizione dei nuovi comparti, definiti i quali si dovranno indire ”con immediatezza nuove elezioni e le rappresentanze sindacali elette secondo le vecchie regole rimarranno in carica fino all’insediamento dei nuovi eletti nei comparti revisionati”.

Il Consiglio di Stato non ha mancato di rimarcare che “le elezioni periodiche costituiscono un modello di democrazia diffusa e competitiva, con evidenti ricadute giuridico istituzionali e politico sindacali, costituzionalmente definite”.

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