Redazione
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 42 (Pres. De Siervo, Red. Maddalena), ha ribadito l'assoluta eccezionalità della deroga alla norma generale dell'assunzione con pubblico concorso nella pubblica amministrazione.
Per i giudici di Palazzo della Consulta, sede della Corte, la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico.
Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.
Ai fini della legittimità della deroga al principio del pubblico concorso non può ritenersi sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né basta la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.
Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.