Redazione
Ricoprire l’incarico di responsabile per la sicurezza (cosiddetto preposto) sul luogo di lavoro (pubblico o privato) è una cosa seria e comporta rischi altrettanto seri, come quello di essere chiamato a rispondere del proprio operato in sede penale.
La quarta sezione della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Marzano, Rel. Foti), è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 10645/2011.
Per gli Ermellini, “il responsabile per la sicurezza, in conseguenza della sua posizione di garanzia, è tenuto a vigilare affinché vengano realmente rispettate tutte le procedure di sicurezza prescritte, allo scopo di impedire l'instaurazione di prassi operative pericolose per i lavoratori.
D'altra parte - scrivono ancora i giudici - il rapporto causale tra tale rischiosa prassi e l'infortunio patito dal lavoratore non puo' ritenersi interrotto dalla condotta, pur imprudente, del lavoratore stesso.
A tale proposito, del tutto infondata appare la tesi del ricorrente che attribuisce ad una condotta del tutto anomala del dipendente l'esclusiva responsabilita' dell'incidente, laddove, in realtà, in vista della richiamata prassi lavorativa, tale condotta non può certo ritenersi quale fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé solo idoneo a cagionare l'evento”.
Nella specie, la Cassazione ha affermato la penale responsabilità del responsabile per la sicurezza dello stabilimento Merloni s.p.a., che non aveva vigilato per impedire l'uso anomalo di una pressa.