di Antonio Del Gatto
La sentenza n. 1699/2011 della Corte di Cassazione è destinata a lasciare il segno nel rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, in materia di ferie. Se è vero - ha precisato la Corte - che per il lavoratore quello alle ferie è un diritto irrinunciabile, è altrettanto vero che durante tutto il periodo di riposo “ogni lavoratore subordinato deve tenere comunque una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa”.
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva chiesto un periodo di ferie per dedicarsi all’assistenza della madre. In realtà si era recato in Madagascar, in zona malsana, dove aveva contratto la malaria, circostanza che lo aveva costretto a un lungo periodo di assenza dal posto di lavoro, con conseguente licenziamento da parte datoriale.
I giudici hanno confermato la legittimità dell’operato del datore di lavoro, sul presupposto che “la finalità specifica delle ferie di consentire al lavoratore di appagare le sue personali esigenze e di ritemprare le proprie energie non può essere soddisfatta in modo tale da compromettere, invece, il recupero delle normali energie psico - fisiche e pregiudicare l'aspettativa del datore di lavoro al corretto adempimento della prestazione lavorativa al termine del periodo feriale”.