di Antonio Del Gatto
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente qualificato come una mera facoltà, e non un obbligo della pubblica amministrazione, l'utilizzazione della graduatoria nel periodo di efficacia della medesima, essendo una potestà a carattere eccezionale, il ricorso alla quale consegue ad una valutazione pienamente discrezionale che, ove risultasse negativa, dovrà essere motivata.
Diverso è l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, salvo che per specifica disposizione di legge o del bando, tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data.
L'obbligo di utilizzare la graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga certamente all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti resisi vacanti che non intenda coprire.
Pertanto, una volta adottata la decisione di coprire il posto vacante, il candidato idoneo è titolare di un diritto soggettivo perfetto all'assunzione e l'amministrazione è obbligata allo scorrimento della graduatoria.