di Antonio Del Gatto
Donna prossima al matrimonio? Non può essere licenziata. A dirlo è una recentissima sentenza della Corte di cassazione, la n. 17845/2011 con cui è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di una donna prossima alle nozze.
La lavoratrice, Barbara R., era stata licenziata in quanto, senza avvisare il suo datore di lavoro, aveva proceduto alle pubblicazioni legali del futuro matrimonio (ex art. 93 e ss., c.c.). Dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, la donna ne chiedeva l'annullamento al Tribunale di Roma - sezione Lavoro - per la mancanza dei presupposti di legittimo recesso datoriale.
Dopo l'accoglimento sia in primo che in secondo grado delle ragioni della lavoratrice, anche la Suprema Corte le ha dato ragione, affermando che "la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice".
Per i giudici del Palazzaccio, però, “il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera, in assenza di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione"