di Flavia Scotti
Il conferimento di un incarico dirigenziale nel settore del pubblico impiego privatizzato costituisce provvedimento di natura negoziale e come tale soggetto alle regole di controllo dei poteri privati.
Ne consegue che la natura fiduciaria dell'incarico trova contemperamento nella esigenza che la selezione degli aspiranti avvenga nel rispetto delle regole di buona fede e correttezza che si impongono ad ogni datore di lavoro e di quelle specifiche di imparzialità e di buon andamento che l'art. 97 della Cost. prescrive in particolare per il datore di lavoro pubblico.
Occorre infatti osservare - ha precisato la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19630 del 26 settembre 2011 (Pres. Vidiri, Rel. Meliadò) - che la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non implica pure la privatizzazione dell'amministrazione che assume la veste di datore di lavoro.
Da qui la possibilità per il giudice di adottare nei confronti della pubblica amministrazione tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti protetti nel caso in cui sorga la necessità di assicurare la piena tutela al dipendente pubblico a fronte di comportamenti illegittimi del datore di lavoro.
Si tratta di una importante decisione che dovrebbe rappresentare un freno per quei pubblici amministratori che, imperterriti, continuano a conferire incarichi dirigenziali intuitu personae.