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Giovedì, 05 Mar 2026

di Biancamaria Gentili

Nuovo e, forse, definitivo drastico intervento interpretativo della Funzione Pubblica in materia di progressioni di livello del personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo degli enti pubblici di ricerca.

Con la circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011, il dipartimento della Funzione Pubblica, riportandosi a quanto già  rappresentato nella nota circolare n. 11786, del 22 febbraio 2011, ha sottolineato che in materia di finanziamento delle procedure di cui all'articolo 54 (progressioni di livello nei profili), le procedure sono da assimilare a "passaggi interni all'area", da finanziare, contrariamente a quanto avvenuto fino a oggi, non con le risorse ordinarie dell'ente, ma con quelle previste per il salario accessorio.

In pratica, con una estemporanea interpretazione, le progressioni di livello vengono equiparate a quelle economiche. Un danno non da poco per i lavoratori della ricerca, che, per far fronte agli oneri dei passaggi di livello, vedranno ridursi drasticamente il monte salario destinato all'accessorio.

Con l'occasione, la Funzione Pubblica ha voluto rammentare che fino a tutto il 2013, e salvo proroghe, le predette progressioni potranno avere solo risvolti giuridici e non economici, con l'aggravante che, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare del 15 aprile 2011, n. 12, le amministrazioni che bandiscono procedure ex articoli 53 e 54, “dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013.

Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività". Se i tecnici e gli amministrativi piangono, non stanno certo meglio ricercatori e tecnologi.

Anche per questi ultimi, la Funzione Pubblica ha voluto rammentare che le progressioni di livello ex articolo 15 dal terzo al secondo e da quest'ultimo al primo, trattandosi di passaggi  da un'area all'altra, non possono che  essere finanziati a valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 66, comma 14, del decreto legge 112/2008, previa adozione di provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento. Anche per loro, fino a tutto il 2013, solo benefici giuridici e non economici.

Come definire le “cure” della Funzione Pubblica? Misure per lo sviluppo della ricerca pubblica.

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