di Antonio Del Gatto
Quasi in concomitanza con l’articolo di Pietro Perrino “Sugli OGM, da Clini affermazioni raccapriccianti”, pubblicato dal Foglietto il 19 marzo, che ha scatenato un acceso dibattito tra i lettori, la Cassazione - III sez. penale - ha depositato una sentenza (n. 11148 del 22 marzo 2012 - Pres. Squassoni - Rel. Fiale), che fissa un paletto in materia di coltivazioni transgeniche.
Gli Ermellini, infatti, hanno confermato la legittimità del sequestro preventivo del mais Ogm coltivato senza la prescritta autorizzazione. Il D.Lgs. 212/01 concernente la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli, prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta a una specifica autorizzazione, che mira a garantire i prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli geneticamente modificati e che questi ultimi non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
Si tratta di un provvedimento che il ministro delle Politiche agricole deve rilasciare di concerto con il ministro dell’Ambiente e con quello della Salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che indicherà le condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di sementi Ogm.