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Lunedì, 24 Ago 2026

di Biancamaria Gentili

Con ordinanza del 21 dicembre 2010, il Tribunale ordinario di Ancona ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), "nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite".

Il Tribunale era stato investito, quale giudice del lavoro, da un ricorso per ottenere l'indennizzo previsto dalla disposizione denunciata.

A proporlo erano stati i genitori di una minore la quale, a seguito di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite (MPR; vaccino "Morupar", poi ritirato dal commercio, appena pochi giorni dopo la somministrazione, nella vicenda di cui è causa), aveva riportato - secondo quanto accertato all'esito di C.T.U. - una necrolisi epidermica tossica con trombosi venosa della femorale iliaca sx, con postumi molto gravi.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare fondata la questione sollevata dal Tribunale di Ancona e conseguentemente incostituzionale in parte qua la legge 210/92, ha statuito che "La ricognizione operata, dal giudice rimettente deve ritenersi esaustiva ai fini della dimostrazione dell'assunto secondo il quale la pratica in questione, pur non essendo obbligatoria ex lege, si inserisce in quel filone di protocolli sanitari per i quali l'opera di sensibilizzazione, informazione e convincimento delle pubbliche autorità, in linea, peraltro, con i ‘progetti di informazione’ previsti all'art. 7 della stessa legge n. 210 del 1992 e affidati alle unità sanitarie locali, ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni e, comunque, allo scopo di assicurare una corretta informazione sull'uso di vaccini, viene reputata più adeguata e rispondente alle finalità di tutela della salute pubblica rispetto alla vaccinazione obbligatoria".

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