di Flavia Scotti
Il concetto di "piena conoscenza" dell'atto lesivo, rilevante ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, sia con riferimento alla previgente disciplina (l'art. 21, primo comma, l. n. 1034/1971), sia con riguardo a quella attuale (l'art. 41, 2° comma, codice di procedura amministrativa), non deve essere inteso quale "conoscenza piena ed integrale" dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.
Ciò che è, invece, sufficiente ad integrare il concetto di "piena conoscenza" è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato e definito con sentenza n. 2974 del 22 maggio 2012 (Pres. Numerico, Est. Forlenza), è stato ritenuto che determinava "piena conoscenza" di una procedura già avviata la presentazione di due domande di accesso agli atti della gara stessa.