di Antonio Del Gatto
Con il messaggio n. 15914 del 2 ottobre scorso, l’Inps è intervenuto in materia di riscatti e ricongiunzioni del personale già iscritto alla gestione Inpdap, assorbita dallo stesso Inps.
L’ente previdenziale fornisce indicazioni sulle modalità di versamento delle rate scaturenti da provvedimenti di riscatto ai fini pensionistici e ai fini previdenziali (Tfs/Tfr), nonché di ricongiunzione ai fini pensionistici, nelle seguenti casistiche: cessazione o sospensione dal servizio (es.:aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.); incapienza - anche temporanea - delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare, ecc.); mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex Inpdap; cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.
In presenza delle suddette casistiche - scrive l'Inps - rilevano quattro diverse fattispecie: autonoma prosecuzione del versamento; mancato versamento di rate; interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione in tal senso da parte dell'iscritto; successiva assunzione (a seguito di cessazione dal servizio) presso ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap.