Redazione
L'installazione in un ente pubblico di un centralino telefonico con operatore automatico fa venire meno l'obbligo di assunzione obbligatoria di personale ipovedente, siccome previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113. A questa conclusione è giunta la Funzione Pubblica, con la risposta a un quesito posto dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti.
Secondo la Funzione Pubblica, la citata legge è destinata ai centralinisti telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che, comunque, siano dotati di uno o più posti-operatore.
Ne consegue che, avendo il progresso tecnologico consentito la realizzazione di impianti telefonici che non necessitano di alcun posto riferito alla predetta posizione di lavoro, non troverebbe applicazione l'obbligo di assunzione dei centralinisti ipovedenti o non vedenti previsto dalla suddetta disposizione legislativa.
Nel caso l'amministrazione utilizzi un impianto con solo funzionamento manuale - conclude la Funzione Pubblica - l'eventuale mutamento dell'apparecchio in modalità automatica determina il venire meno del profilo professionale nella dotazione organica e del connesso fabbisogno.