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Mercoledì, 03 Lug 2024

di Antonio Del Gatto

La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 223 dell’11 ottobre 2012), che ha sancito la inattaccabilità delle retribuzioni dei magistrati di ogni ordine e grado e la illegittimità della decurtazione del 5% per i dirigenti pubblici del trattamento economico per la parte eccedente i 90 mila euro annui e del 10% per quella eccedente i 150 mila, ha altresì statuito la incostituzionalità  dell’art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Con tale ultima disposizione normativa, il governo Berlusconi aveva stabilito che “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche … per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

Sino alla data del 31 dicembre 2010, però, ai fini del Tfs la legge imponeva alle pubbliche amministrazioni un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull’80% della retribuzione.

La nuova norma, nonostante stabilisse ai fini del Tfr, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile, ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, siccome avviene per il lavoratori privati.

Da qui la dichiarata incostituzionalità delle predetta disposizione normativa, per violazione dell’articolo 3 della Carta Fondamentale, con la conseguenza immediata che gli enti dovranno, a partire dal mese di novembre, cancellare la ritenuta a carico dei dipendenti e, contestualmente, provvedere alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto da gennaio 2011 a ottobre 2012, che, in base al livello retributivo rivestito, potrebbe sommariamente variare dai 20 agli 80 euro mensili.

Se le amministrazioni dovessero essere inadempienti, i singoli lavoratori dovranno mettere in mora i rispettivi datori di lavoro, entro il termine massimo di cinque anni, per non finire nelle maglie della prescrizione.

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