Redazione
Con sentenza n. 2446/2013, il Tar del Lazio (Pres. Orciuolo, Est. Bignami) ha annullato la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.
Se la decisione del Tribunale amministrativo non verrà travolta dal Consiglio di Stato, d’ora in poi i dipendenti pubblici che, alla data del 31 dicembre 2011, prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, avevano maturato il diritto alla pensione di anzianità (40 anni di contributi) ma non a quella di vecchiaia, per non aver raggiunto i 65 anni di età, a loro richiesta non potranno più essere collocati in quiescenza d’ufficio, ma dovranno essere trattenuti in servizio sino al compimento del 66° anno di età, siccome previsto dalla legge n. 214/2011.