di Flavia Scotti
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, la circolare n. 2 del dipartimento Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione della trasparenza nelle amministrazioni di cui al decreto legislativo 33/2013. Il provvedimento era già stato trasmesso alle amministrazioni interessate lo scorso 19 luglio.
La novità è rappresentata non soltanto dalla elencazione delle sanzioni cui vanno incontro dirigenti ed enti in caso di mancata pubblicizzazione di atti e documenti (che sarà assai difficile vedere comminate) ma, soprattutto, dalla istituzione del cosiddetto “accesso civico”, che non va né a modificare né a sostituire il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241.
Quest'ultimo, come noto, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso» e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.
L'accesso civico, invece, non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del decreto legislativo n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.
Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al responsabile della trasparenza che, di norma, coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione, fermo restando l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal decreto.