di Biancamaria Gentili
Il 3 settembre scorso, avevamo dato notizia di una norma, contenuta nel decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 che, dopo alcune difficoltà interpretative emerse anche in sede giurisdizionale, aveva definitivamente chiarito che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di collocare d’ufficio in quiescenza il personale che alla data del 31 dicembre 2011, prima dell’entrata in vigore della legge “Fornero”, ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione: 40 anni di contributi oppure 65 anni di età.
Nei giorni scorsi è stata la volta della Funzione Pubblica che, con una nota indirizzata alla Regione Veneto, ha confermato che devono essere collocati a riposo al compimento del limite ordinamentale i dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione entro il 2011 e che sono, quindi, soggetti al regime pensionistico precedente la riforma introdotta dall'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con la L. n. 214 del 2011.