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Mercoledì, 11 Feb 2026

di Antonio Del Gatto

Le dimissioni del dipendente pubblico, in seguito revocate, sono valide anche se manca l’accettazione dell’amministrazione.

A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione – sezione Lavoro - con sentenza n. 24341 del 29 ottobre 2013 (Pres. Roselli, Rel. Fernandes).

Le dimissioni – ha precisato la Corte – costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione.

La vicenda ha avuto come protagonista un dipendente di un’azienda ospedaliera pubblica che, dopo un periodo di malattia, aveva rassegnato le dimissioni, revocandole in seguito e mettendosi a disposizione per rientrare a lavoro.

Il lavoratore basava la sua pretesa sul presupposto che fosse ancora efficace l’art. 124 del Dpr 3/1957, secondo cui le dimissioni del dipendente pubblico dovevano essere accettate per essere operative. Per questo motivo ricorreva in tribunale, chiedendo che il provvedimento venisse dichiarato illegittimo. Il tribunale, così come la Corte d’Appello, respingevano la sua istanza.

Inevitabile, quindi, il ricorso all’ultimo grado di giudizio, innanzi alla Cassazione. Per gli Ermellini di piazza Cavour, che hanno dato definitivamente torto al ricorrente, quest’ultimo  non aveva tenuto innanzitutto conto che la disciplina giuridica del pubblico impiego è stata modificata dal d.lgs 165/01, che «ha determinato una delegificazione del rapporto di lavoro pubblico con la sostituzione delle norme pubblicistiche con quelle previste dalla contrattazione collettiva».

La Cassazione conclude precisando che l’articolo 124 del Dpr 3, al quale il lavoratore si era aggrappato, in virtù della riforma, è inapplicabile «a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997 ed ha cessato di produrre effetti dal momento della sottoscrizione del Ccnl del quadriennio 1998-2001».

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