di Biancamaria Gentili
In presenza di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace, sia pur a seguito di proroga legislativa, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, a pena di illegittimità.
Infatti, anche se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione.
Ne consegue che è l’indizione che deve essere adeguatamente motivata, esplicitando perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità, accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che ricorrere alla chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni.
A ribadire l’importante principio, che vale anche per le selezioni relative alle progressioni di livello, e che molte amministrazioni sembrano proprio non voler recepire, è stato ancora una volta il Consiglio di Stato, con sentenza 27 dicembre 2013 n. 6247 (Pres. Volpe, Est. Prosperi), che ha richiamato la precedente decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, più volte richiamata dal Foglietto.