di Biancamaria Gentili
Il Tribunale di Frosinone (Giudice Anna Maria Teresa Gregori), con ordinanza del 4 dicembre 2013, ha affermato l’inidoneità del rito di cui alla legge 92/2012 (c.d. rito Fornero) osservando che la procedura non possa essere, allo stato, applicata ai dipendenti della pubblica amministrazione, non sussistendone i presupposti alla luce del disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge medesima.
In particolare, è stato precisato che il comma 8 prevede, al fine dell'applicazione del comma 7 (che sancisce l’applicabilità del rito alla P.A.), che “il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Pertanto, poiché in merito i soggetti competenti non si sono tuttora pronunciati, deve ritenersi che i dipendenti della Pubblica Amministrazione non possano essere tutelati dalla normativa “Fornero”.
In ogni caso, l’ordinanza conclude rilevando che, anche volendo ritenere applicabile al pubblico impiego la norma in parola, nel caso di specie, non si è in presenza di un licenziamento disposto all’esito di un procedimento disciplinare, come previsto dalla L.92/2012, ma di una dichiarazione di decadenza, disposta a seguito di diffida diretta al ricorrente al fine di far cessare una serie di situazioni di incompatibilità causate dallo svolgimento di più attività lavorative, non consentite ai dipendenti pubblici.