Con la circolare n. 73 del 5 giugno scorso, l’Inps torna ad occuparsi delle nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Trattamento di fine sevizio (Tfs) e del trattamento di fine rapporto (Tfr), introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Il provvedimento dell’Istituto di previdenza cerca di ricostruire il quadro normativo vigente, caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo, che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.
Per il pagamento rateale del Tfs o del Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014, viene chiarita la differenza tra chi ha maturato il diritto a pensione prima del 31 dicembre 2013 e chi lo ha conseguito successivamente.
Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe e sul possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo.