Il ministero del Lavoro, con interpello n. 19 del 26 giugno scorso, ha dato riscontro a una richiesta di un’associazione di categoria, in merito alla possibilità di estendere i benefici della legge 104/92 e s.m.i, al parente o affine entro il terzo grado.
Dopo aver ribadito che ad essere prioritariamente legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità sono il coniuge e i parenti e/o affini entro il secondo grado, il dicastero ha precisato che nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti), la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado.