Con sentenza n. 625 del 19 giugno 2014, il Tar Marche (Pres. ff. Morri, Est. Aprile) ha emanato una importante sentenza in materia di legittimità dei bandi di concorso.
I giudici amministrativi hanno stabilito che è illegittimo un bando di concorso - nonché tutte le operazioni dell'intera procedura concorsuale - indetto da un ente pubblico per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale, nel caso in cui esso non sia stato preventivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a nulla rilevando che il medesimo bando sia stato pubblicato nell’albo dello stesso ente.
Per i giudici, infatti, “è principio di diritto che i bandi di concorso per l’assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma II, del d.lgs. n. 165 del 2001, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale modalità di pubblicazione non è suscettibile di essere surrogata dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’ente locale, considerata la generale portata del principio di pubblicità mediante pubblicazione in G.U.R.I., e l’affidamento ragionevolmente riposto dai candidati ad una procedura selettiva per l’assunzione al pubblico impiego”.