Il Consiglio di Stato, con sentenza 29 ottobre 2014 n. 5341 (Pres. Maruotti, Est. Franconiero), è intervenuto nella materia degli esperti presenti nelle commissioni di concorso: un argomento che spesso scatena polemiche e ricorsi.
Il massimo organo della giustizia amministrativa, con la decisone in rassegna, ribadisce, ancora un volta, che il concetto di “esperto”, al quale fanno riferimento diverse disposizioni ai fini della composizione delle commissioni di concorso, implica il possesso di un titolo di studio corrispondente alle materie oggetto delle prove concorsuali ed un’attività professionale che dimostri la competenza specifica dell’esaminatore del concorso nelle medesime materie.
E’, quindi, necessario e sufficiente che il membro abbia acquisito una approfondita conoscenza delle materie sulla base delle quali dovrà svolgersi la valutazione della capacità dei concorrenti, alternativamente mediante un’attività professionale accademica o di servizio.
Per contro - concludono i giudici di Palazzo Spada - l’obbligo per l’amministrazione di nominare commissari “esperti” non può spingersi fino a richiedere che questi siano in possesso di titoli culturali, accademici o pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica ed idonea a valutare i candidati, da apprezzare nel caso concreto.