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Sabato, 28 Mar 2026

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (Pres. Macioce, Rel. Ghinoy), con sentenza n. 23813/2014, ha affrontato un'importante controversia in materia di diritto di sciopero.

La Suprema Corte, preliminarmente, ha ribadito che, non esistendo una definizione legislativa dello sciopero, i lineamenti del concetto sono stati individuati sul piano giuridico tenendo conto della storia e delle prassi delle relazioni industriali.

Lo sciopero nei fatti si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Tale mancata esecuzione può protrarsi per una giornata di lavoro, per più giornate, oppure per periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita "minima unità tecnico temporale", al di sotto della quale l'attività lavorativa non ha significato, esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo.

In tale logica – leggesi nella sentenza in rassegna - la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, ha riportato entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario, in cui l'astensione ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attività richieste al lavoratore.

Per i Giudici della Cassazione, invece, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere.

E' questo il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e, pertanto, illegittimo per la giurisprudenza.

In conclusione, per i Giudici della Cassazione, il rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni legittimamente richiedibili al lavoratore non costituisce esercizio legittimo del diritto di sciopero e può configurare una responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente.

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