Blocco del salario accessorio, con ripristino della norma di riduzione del fondo nel caso in cui il personale in servizio si riduca rispetto a quello dell’anno precedente, drastica contrazione del turn over.
Si salvano dalla scure ricercatori e tecnologi, per i quali continuerà ad applicarsi il turn over al 60%.
Il comma 8 dell’articolo 16 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ed enti di ricerca possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale (esclusi i ricercatori e tecnologi) nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
Il comma 11 dell’art. 16 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Infine, l’articolo 37 contiene una proroga in materia di criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca.