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Giovedì, 04 Lug 2024

università FGDopo cinque anni di blocco di scatti stipendiali, dal prossimo primo gennaio, per docenti e ricercatori universitari, potrà trovare finalmente applicazione il Regolamento per la disciplina del trattamento economico, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il disegno di legge di stabilità varato dal governo, ora all’esame del Parlamento, come anticipato dal Foglietto della scorsa settimana, non ha riproposto la norma che per un lustro ha penalizzato il mondo accademico, resistendo a numerosi ricorsi, approdati senza successo anche dinanzi alla Corte costituzionale.

Si tratta di un risultato minimo - atteso che nessun riconoscimento né giuridico né tantomeno economico, è previsto per il passato - ottenuto, comunque, grazie a una forte mobilitazione di docenti e ricercatori che, mai come in questa occasione, si sono dichiarati pronti ad azioni di protesta, come l’astensione dalla imminente procedura ministeriale di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014).

L’art. 27, comma 3, del disegno di legge di stabilità, infine, stabilisce che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari siano posti a carico dei bilanci degli Atenei.

Vi sono, poi, altri tre articoli del disegno di legge di stabilità che risultano di particolare interesse per le Università.

Il primo, l’articolo 15,denominato “Merito”, prevede l’incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico. Viene specificato che il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta, secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l’eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati.

La definizione della procedura, unitamente ai criteri e ai requisiti necessari per accedervi, è demandata ad apposito decreto interministeriale. Inoltre, la disposizione destina parte delle risorse del Fondo al fine di favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.

Il secondo, l'articolo 17, denominato “Università”, prevede l’incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri) e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

Con un apposito decreto del Miur verranno assegnati i fondi alle singole università, tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca.

Inoltre, la norma circoscrive al 2015 la possibilità, per le Università che rispettano i limiti per le spese di personale, di procedere all’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, comma 3, lettera a) (contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte) e lettera b) (contratti triennali non rinnovabili), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dall’articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Dal 2016, invece, si prevede che le Università che rispettino i predetti limiti possano procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Inoltre, la disposizione prevede un incremento della spesa per la stipula dei contratti di formazione dei medici specialisti, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Il terzo, articolo 37, contiene una proroga in materia di criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca.

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