Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 17 Mag 2024

abilitazione scientifica nazionale pubblicazioniE’ incredibile come tutto possa cambiare in poco tempo. Proporre ricorso contro la decisione sfavorevole (in pratica, una bocciatura) di una commissione di concorso delle nostre università era, fino a qualche anno fa, assolutamente impensabile, nella “costituzione materiale” vigendo il principio, indiscusso e indiscutibile, secondo cui “non si va in cattedra con ricorso”.

Negli ultimi anni, viceversa, non solo di ricorsi ne sono stati presentati a valanga, ma molti di questi sono stati addirittura accolti dal giudice amministrativo, organo tradizionalmente competente in materia. Ciò che, se da un lato dimostra che il Miur, nonostante le recenti riforme, non è stato ancora capace di trovare una disciplina della materia “accettata” da tutti i partecipanti ai concorsi, dall’altro prova anche che la giustizia, finalmente chiamata a intervenire, sta ora riuscendo a conquistarsi spazi che prima le venivano di fatto preclusi.

In questa travagliata materia, l’ultima, interessante decisione l’ha pronunciata il 3 novembre scorso il Tar Lazio (sez. III bis, n.12407 del 2015), dando piena ragione a un professore associato che voleva passare di fascia, facendolo così diventare ordinario della materia che già insegnava.

Nel caso di specie, all’attenzione del giudice amministrativo è stato sottoposto un unico motivo di ricorso, avendo il ricorrente impugnato il giudizio negativo  espresso nei suoi confronti dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore (Area 12/G2), unitamente al Dpr 14 settembre 2011, n.222 (che regola la procedura di abilitazione scientifica nazionale, a norma dell’art. 16 della legge n.240/2010) nella parte in cui prevede che la commissione delibera a maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti (art. 8, comma 5).

Il ricorrente ha fatto presente che la decisione negativa assunta nei suoi confronti discendeva dal voto sfavorevole di solo due dei  cinque commissari, essendosi gli altri tre espressi per il conferimento dell’abilitazione, sicché tale decisione sarebbe risultata negativa soltanto perché il predetto quinto comma dell’art.8 del citato Dpr n.222/2011 dispone che “la commissione delibera a  maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.

Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la legge (la predetta n.240/2010), nel demandare a un regolamento (il predetto Dpr n.222/2011) la disciplina delle modalità di espletamento della procedura in questione, ha soltanto previsto “l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”, senza far cenno alcuno alla necessità di speciali maggioranze per le deliberazioni assunte al riguardo dalle commissioni competenti.

Fissando la regola di una maggioranza qualificata dei quattro quinti, il regolamento ha introdotto, perciò, una disposizione non solo innovativa rispetto alla precedente legislazione in materia ma altresì con questa in contrasto, la previsione di maggioranze qualificate risultando incompatibile con quella, specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento stesso, secondo cui la commissione deve in ogni caso rendere, come si è detto sopra, “un motivato giudizio fondato sulla valutazione dei i titoli e delle pubblicazioni scientifiche”.

Risulta, infatti, all’evidenza, impossibile pervenire a un congruo e motivato giudizio negativo per una commissione a maggioranza convinta del contrario, come è avvenuto nel caso di specie, a favore dell’abilitazione del ricorrente avendo votato la maggioranza dei commissari (tre su cinque ), sicché il giudizio reso non poteva che considerarsi favorevole, con relativo conseguimento dell’abilitazione a professore di prima fascia.

Una sentenza importante, questa del giudice amministrativo, che restituisce certezza a una materia ingarbugliata,  a sua volta foriera di esiti paradossali. Finalmente è stato chiarito, una volta per tutte, che cosa significa “maggioranza” nelle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

empty alt

Omesso controllo sull’attività dei dipendenti, legittima sanzione al dirigente

Dopo Tribunale e Corte d’appello, anche la Cassazione, con ordinanza n. 8642/2024 del 2 aprile...
empty alt

Garante privacy: il datore di lavoro non può negare al dipendente l’accesso ai propri dati

Il lavoratore ha sempre diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a...
empty alt

Un faccia a faccia sbagliato, che non si farà. Ma il danno è stato fatto

Ho sempre pensato, fin dalla sua vittoria a sorpresa nelle primarie che l'hanno eletta...
empty alt

Buon anniversario Maria Reiche, signora delle "Linee di Nazca"

Matematica, archeologa e traduttrice tedesca naturalizzata peruviana, Maria Reiche nasce a Dresda...
empty alt

Aliano, appollaiato sugli spettacolari calanchi della Basilicata, dove vive il ricordo di Carlo Levi

La tomba di Carlo Levi ad Aliano ricorda quella di Rocco Scotellaro. Due pareti, due ali, in...
empty alt

Barriere antierosione per proteggere le spiagge, solo danni alla biologia marina

Sono stato intervistato dalla terza rete TV nell’ambito di un servizio ben fatto, sull’erosione...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top