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Mercoledì, 03 Lug 2024

Con ordinanza n. 17004/24, pubblicata il 20 giugno 2024, la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha annullato, con rinvio, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2/2021, di conferma della pronuncia di primo grado con cui era stato giudicato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente, lavoratore dipendente, che, a seguito di accertamenti effettuati da un’agenzia investigativa per conto del datore di lavoro, era stato incolpato per aver svolto attività non autorizzata dallo stesso datore di lavoro presso una società esterna e per false attestazioni circa la presenza in ufficio.

La Corte territoriale, infatti, nel confermare il provvedimento espulsivo adottato nei confronti del lavoratore, aveva ritenuto legittima la scelta della parte datoriale di affidare a una agenzia investigativa l’incarico di controllare l'attività del dipendente, allo scopo di verificare il corretto adempimento delle prestazioni cui lo stesso era contrattualmente tenuto.

Di diverso avviso i Giudici della Suprema Corte che, nel richiamare una consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che il datore di lavoro può “controllare direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti”.

Gli stessi Giudici precisano, altresì, che “il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l' inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza” e che il controllo da parte delle agenzie investigative “deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale”.

In conclusione, accolto il secondo dei dieci motivi di ricorso, con rinvio alla Corte di appello che, in diversa composizione, uniformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte, dovrà verificare se il controllo investigativo abbia riguardato l'adempimento o l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, oppure sia consistito nell'accertamento di atti illeciti del lavoratore stesso, non collegabili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale.

Rocco Tritto
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