L’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), con il messaggio n. 6704/2015, ha fornito chiarimenti in ordine all’utilizzo e alla eventuale cumulabilità dei congedi parentali a ore.
Per l’Istituto presieduto da Tito Boeri, il congedo parentale a ore non può essere cumulato con altri permessi o riposi previsti dal Testo unico sulla maternità/paternità (Dlgs 151/2001), come i riposi orari per allattamento, anche se richiesti per bambini diversi. Può essere invece fruito insieme con i permessi disciplinati dalla legge 104/1992, per l’assistenza a persone disabili.
Il divieto di cumulabilità viene giustificato con l’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro, utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.