Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 05 Dic 2024

di Adriana Spera

Sempre più spesso, accade nella pubblica amministrazione che lavoratori formalmente alle dipendenze di società private si trovino a essere inseriti nell'organizzazione dell'ente come se fossero dipendenti pubblici.

Si è di fronte a una vera e propria intermediazione di  manodopera - vietata dalla legge - che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, dovrebbe far sì che il lavoratore diventi dipendente dell'ente a tutti gli effetti.  Il Consiglio di Stato, nei giorni scorsi, con sentenza n. 294/2010 (Pres. Trotta, Est. De Felice), chiamato a pronunciarsi su una richiesta di riconoscimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione presentata, con ricorso, da un lavoratore di una ditta appaltatrice, ha inteso fare un deciso distinguo tra enti pubblici economici e non. Secondo i giudici di Palazzo Spada, "non può essere accolto un ricorso proposto da un soggetto che ha svolto attività lavorative formalmente alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi per la pubblica amministrazione, che tuttavia ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e continuativo con la (stessa) pubblica amministrazione, invocando il divieto di intermediazione di manodopera previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (secondo cui il vero datore nel rapporto di lavoro subordinato è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se il lavoratore sia stato formalmente assunto da un altro, il datore apparente)". A motivo del diniego, i giudici togati hanno evidenziato che tale richiesta è fondata solo nel caso in cui il lavoratore abbia operato all'interno di un ente pubblico economico che notoriamente  svolge attività essenzialmente imprenditoriale, non dissimile da quella degli imprenditori privati. Mentre quando trattasi di ente non economico, ostano alla richiesta precise disposizioni di legge  che prevedono la procedura concorsuale come modalità ordinaria per l'assunzione, disponendo la nullità di diritto per ogni assunzione in deroga a tali disposizioni, in attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 97, secondo il quale agli impieghi pubblici si accede mediante concorsi, salvi i casi stabiliti dalla legge.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
empty alt

Data center, idrovore energetiche in crescita costante

Gli apostoli della società (e dell’economia) digitale, quelli che ci almanaccano continuamente su...
empty alt

Malattia di Parkinson, non tutti i pazienti sono uguali

Una recente pubblicazione internazionale mette in luce una innovativa ricerca scientifica frutto...
empty alt

Il patriarcato, in crisi e indebolito, non è affatto sconfitto

Oggi molte donne ricoprono ruoli di potere: guidano imprese, governano nazioni e lo fanno con...
empty alt

L’ Europa è nelle mani dei redditieri

Adesso che gli economisti del Fondo monetario inernazionale (Fmi) ci fanno notare per l’ennesima volta...
empty alt

“Non dirmi che hai paura”, film di forte impatto emotivo

Non dirmi che hai paura, regia di Yasemin Samdereli, tratto dal romanzo di Giuseppe Catozzella...
empty alt

Stretto di Taiwan, effetti deflagranti in caso di crisi

Poiché di questi tempi non ci facciamo mancare le occasioni di preoccupazione, tanto vale...
Back To Top