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Giovedì, 04 Lug 2024

abilitazione scientifica nazionale 7Mentre continua il processo di riforma dell’abilitazione scientifica nazionale, che si prevede possa concludersi dopo l’estate, quando finalmente dovrebbe partire la nuova stagione dei concorsi per accedere alla docenza universitaria, la giustizia amministrativa segue il suo corso, continuando a bacchettare il Miur, attraverso l’annullamento delle decisioni che negano il conseguimento dell’agognata abilitazione.

Da ultimo, la scure dei giudici si è abbattuta nei giorni scorsi anche sui settori concorsuali di Statistica (Tar Lazio, sez.III, n.3957/2016) e Ginecologia e Ostetricia (Tar Lazio, sez. III, n.4237/2016).

Nel primo caso - si trattava di un concorso per la prima fascia - la ricorrente ha lamentato che il giudizio collegiale evidenziava plurimi motivi di positivo apprezzamento, che avrebbero dovuto condurre, anziché all’inidoneità, come effettivamente avvenuto, a riconoscerle le funzioni di docente.

Il giudice amministrativo ha ritenuto di condividere i rilievi avanzati dalla ricorrente, considerandoli idonei a invalidare l’intera procedura. Al riguardo, ha sottolineato come “la commissione non abbia raggiunto un adeguato grado di sintesi e, comunque, non abbia adeguatamente motivato l’esito del giudizio che appare in aperta contraddizione con le premesse nelle quali si stenta ad individuare un qualche elemento negativo di valutazione”.

“In ogni caso - si legge nella sentenza - la carenza di motivazione è innegabile se si pensa che, a fronte dei numerosi elementi positivi di valutazione pacificamente ammessi e attinenti in particolare alla qualità scientifica delle pubblicazioni (prevalentemente ritenute buone se non eccellenti), non si sviluppano le ragioni della ritenuta prevalenza dell’unico elemento negativo”, ossia la limitata o inadeguata collocazione editoriale di molte pubblicazioni.

L’inadeguatezza motivazionale - conclude il giudice - è resa ancora più palese dal giusto rilievo della ricorrente secondo cui la commissione non avrebbe potuto indistintamente accomunare, in un giudizio negativo unitario, tanto le opere ”accettabili” quanto quelle ”limitate”, essendo ciò espressamente escluso dalla legge. Da quanto sopra esposto, è scaturito perciò, oltre all’annullamento della procedura, l’ordine all’amministrazione di rivalutare l’interessata.

Nel secondo caso - si trattava, questa volta, di un concorso per la seconda fascia - il ricorrente lamentava l’errore informatico in cui era incorsa la commissione, che aveva considerato, ai fini del giudizio finale, le sole opere sottoposte dal candidato alla valutazione e non anche tutte le altre presenti nelle banche dati.

Anche qui il giudice ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, rilevando come “la commissione abbia avuto perfetta contezza del fatto che (non in base alla domanda, ma) alla luce del contenuto dei motori di ricerca di riferimento – che, quindi, hanno costituito il solo parametro di raffronto preso in considerazione, nel caso in esame, dalla stessa commissione – il candidato superava non una, ma tre mediane; e, tuttavia, non ha tenuto conto di tale evidenza”.

Pertanto, “la diversa (ed errata) constatazione del superamento di una sola mediana su tre vizia irrimediabilmente il giudizio di non abilitazione, che si è basato unicamente (a fronte di positive valutazioni di merito della qualità scientifica delle opere e dei titoli del candidato) su tale fallace riscontro”.

In questo caso, oltre a pronunciare l’annullamento della procedura, il giudice ha imposto al Miur (in sede di nuovo esercizio del potere, da effettuare entro 15 giorni dalla ricezione della sentenza) di considerare raggiunti dal ricorrente i requisiti posti dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia, “stanti le ripetute affermazioni, nel giudizio collegiale e in quelli individuali, secondo le quali l’unica condizione ostativa all’ottenimento del titolo da parte del ricorrente era costituita dal mancato superamento di almeno due mediane su tre”.

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