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Martedì, 07 Mag 2024

Con deliberazione n. 367, adottata il 15 dicembre 2016, la Sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, ha esaminato una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, avente ad oggetto il calcolo del fondo salario accessorio, spettante al personale alle dipendenze della pubblica amministrazione.

La predetta disposizione normativa prevede che l'ammontare complessivo del fondo non risulti superiore a quello del 2015 e che venga ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A differenza di quanto previsto dalla precedente normativa in materia (art. 9, comma 2-bis, decreto-legge n. 78/2010), la novella statuisce che tra il personale dipendente debba essere compreso anche quello “assumibile ai sensi della normativa vigente”, ovvero di quello che – come da bilancio di previsione – si intende assumere nel corso dell’anno di riferimento.

Ed è proprio su questa novità legislativa che si registra una sostanziale diversità di vedute tra la Corte dei conti e la Ragioneria dello Stato (Rgs).

Quest’ultimo organismo, infatti, con una propria circolare n.12/2016 (cfr. pag. 27) ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’ammontare del fondo, per una eventuale riduzione da apportare in proporzione al personale in servizio «la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento».

Per la Rgs, dunque, alla fine dell’annualità, qualora le assunzioni previste, in tutto o in parte, non dovessero avvenire, occorrerà ricalcolare l’ammontare del fondo, con una consequenziale rettifica (al ribasso) dello stesso.

Non è, invece, dello stesso avviso, con la richiamata recente deliberazione (n. 367), la Corte dei conti della Lombardia, per la quale «non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell'esercizio per adeguare il fondo alle assunzioni effettivamente intervenute» e ciò in quanto «la lettera della disposizione in esame appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno. Ai fini dell’individuazione di tale parametro appare corretto il riferimento all’individuazione posta in essere nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-18 (Piano occupazionale 2016), che deve essere adottato … non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche del budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio».

Una differenza interpretativa non di poco conto, atteso che la stessa si riflette sulla busta paga sia del personale degli enti che di quello dirigenziale.

Staremo a vedere come si regoleranno le singole amministrazioni, anche se non appare azzardato ipotizzare che non saranno in poche a sposare la tesi della Rgs.

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