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Domenica, 08 Mar 2026

Con sentenza n.1564 del 9 febbraio 2018, il Tar Lazio, sez. III, ha accolto il ricorso con il quale una candidata ha chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità all’Abilitazione scientifica nazionale, funzioni di professore di II fascia (settore concorsuale 10/G1-Glottologia e Linguistica), espresso nei suoi confronti dalla Commissione esaminatrice.

Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso avuto riguardo, in particolare, alla censura con cui la ricorrente denunzia la contraddittorietà del giudizio collegiale, assunto a fronte di due voti positivi e tre negativi, tenuto conto della evidente perplessità del giudizio espresso da uno dei tre commissari contrari all’abilitazione della candidata.

In particolare, il predetto membro di commissione, pur avendo dichiarato il proprio apprezzamento sul curriculum e sulle pubblicazioni della ricorrente, si esprime poi per la non attinenza dei lavori senza indicarne le ragioni, concludendo la propria valutazione con il seguente periodo: “Giudizio negativo ???”.

In disparte la evidente perplessità del giudizio ricavabile dai tre punti interrogativi che lo concludono, lo stesso, ad ogni modo, non è in linea con le valutazioni precedenti ampiamente positive. Ne consegue - conclude il Tar Lazio - la contraddittorietà del giudizio finale della commissione, il quale risulta privo di un adeguato grado di sintesi delle valutazioni individuali dei docenti.

Ma c’è di più, dato che - come sottolineato sempre dal Tar - il giudizio stesso non tiene nemmeno conto della circostanza che la ricorrente, oltre ad aver superato le tre mediane di riferimento, ha anche visto riconosciuto dalla commissione il possesso di ben 7 degli 8 titoli previsti, ovvero di un altro dei requisiti necessari per ottenere l’abilitazione, come previsto dall’art. 5 del DM n. 120/2016.

Difficile dar torto alla ricorrente e contestare la decisione del giudice, sia con riguardo a tale ultima circostanza (superamento delle tre mediane di riferimento e riconoscimento dei titoli richiesti per l’Asn) che con riguardo al “papocchio” combinato dal predetto docente, componente della commissione esaminatrice.

Questi, infatti, ha espresso un giudizio che sembra, a dir poco, l’esito di un paralogismo, senza contare poi che, non pago di aver sviluppato un iter argomentativo degno dell’eristica dei sofisti, conclude il tutto con ben tre punti interrogativi. Tanto per rendere più indecifrabile quello che già era oscuro. Di sicuro, un percorso logico (si fa per dire) al di sopra delle normali forze umane.

Ma, forse, anche per forze umane “qualificate”, come quelle dei linguisti, alla cui “tribù”, in qualità di membro della commissione di concorso, appartiene anche il docente imperscrutabile.

Tanto premesso, al Tar non è restato altro che ordinare all’amministrazione di far rivalutare l’interessato da una commissione in diversa composizione, che, auspichiamo noi, possibilmente si esprima in modo comprensibile a tutti.

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