di Biancamaria Gentili
Il dipendente pubblico non di ruolo può essere licenziato per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 207 del 4 aprile del 1947.
Tuttavia, pur essendo il giudizio dell’amministrazione insindacabile, devono comunque emergere da esso i fatti sui quali la valutazione negativa si appunta, sì da consentire al destinatario la possibilità di un riscontro in ordine alla riferibilità a sé medesimo del giudizio negativo
Ne consegue che è illegittimo il licenziamento del dipendente che abbia come parametri di riferimento l’apprendimento scarso, la carente affidabilità e la preparazione culturale specifica deficitaria, qualora non sia stato fornito alcun appiglio di natura fattuale per consentire il benché minimo riscontro delle su elencate negatività, essendo dunque necessario un riscontro fattuale del giudizio negativo posto a fondamento della decisione di scioglimento del rapporto di lavoro.
A stabilire l’importante principio, che pone fine a un utilizzo indiscriminato di parametri privi di significato concreto, paragonabili a mere formule di rito (spesso, usate anche nelle valutazioni concorsuali), è stato il Tar della Lombardia (Pres. Leo, Est. Plantamura), con sentenza n. 5765, depositata il 14 settembre 2010.