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Sabato, 11 Apr 2026

di Roberto Tomei

A conclusione della nostra indagine sul federalismo,  illustriamo quelli che abbiamo identificato come i caratteri essenziali dello stato federale: 1) riparto delle competenze tra stato centrale e stati membri.

In concreto, è meno rigido di quanto il modello astratto farebbe credere e si è modificato nell'evoluzione storica, che ha segnato il passaggio dal federalismo duale a quello cooperativo, che include i sistemi federali più recenti, nei quali lo stato centrale ha molteplici strumenti per debordare dalla propria sfera.

Si tratta di un aspetto che spinge allo studio empirico del federalismo; 2) autonomia costituzionale e impositiva. Gli stati membri, in quanto stati, possono dotarsi di vere e proprie costituzioni. In concreto, queste sono talora presupposte, attraverso l'indicazione dei limiti che devono incontrare (Usa, Germania), talaltra sono espressamente previste dalla Costituzione federale (Russia, Argentina).

Anche l'autonomia impositiva, a prescindere dai modelli originari (finanze separate o integrate), si è evoluta nella direzione di un progressivo indebolimento, sicché gli stati membri conservano margini limitati di potere fiscale, bilanciati peraltro da meccanismi di compensazione delle diverse capacità di gettito fiscale, in particolare attraverso la creazione di speciali fondi di solidarietà; 3) potere estero degli stati membri.

In materia, occorre distinguere: la negoziazione e la conclusione di accordi con gli altri stati è riservata al governo centrale, stante la necessità di condurre una politica estera unitaria e uniforme, mentre il potere di darvi attuazione spetta di regola al titolare della competenza sulla materia, ferma restando la possibilità di interventi sostitutivi da parte dello stato centrale, che resta l'unico soggetto del diritto internazionale.

Degna di particolare attenzione è l'esperienza della Germania, che si caratterizza per la collaborazione tra Bund e Lander nella gestione del potere estero; 4) partecipazione degli stati membri alla formazione degli organi della federazione nonché alla revisione della costituzione federale. Gli stati federali sono articolati in due camere, una delle quali, la c.d. camera territoriale, è composta dai rappresentanti degli stati.

Si realizza così un equilibrio tra l'interesse unico generale, affidato alla camera di elezione popolare, e quello particolare degli stati membri, affidato alla seconda camera, peraltro variamente formata nei diversi ordinamenti.

Quanto alla partecipazione degli stati membri alla revisione della costituzione federale, essa è da sempre ritenuta un elemento qualificante del federalismo ed avviene secondo due modalità principali: a) partecipazione indiretta, tramite la seconda camera; b) partecipazione diretta, attraverso la ratifica dell'emendamento da parte di un certo numero di entità territoriali; 5) diritto al territorio da parte degli stati membri.

La sua tutela è prevista nella costituzione, espressamente ovvero si ricava in via d'interpretazione; 6) la Corte costituzionale.

Ad essa, nella sua qualità di garante del patto costituente, possono ricorrere sia lo stato centrale che gli stati membri per gli atti ritenuti lesivi delle proprie sfere di competenza. (3 - fine)
(Precedenti puntate sui nn. 30 e 33)

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