Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 04 Apr 2026

di Antonio Del Gatto

La convivenza tra gli uomini funziona soltanto se è pacifica. L'ordinamento, perciò, tende a reagire quando la tranquillità del consorzio umano è minacciata. Ma c'è minaccia e minaccia, sicché non tutte le minacce possono essere considerate allo stesso modo.

Così, la Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 12232 del 20 maggio 2013 (Pres. Vidiri,  Rel. Napoletano), respingendo il ricorso del datore di lavoro, ha escluso il licenziamento per giusta causa del dipendente che aveva minacciato un collega ("Ti metto in un pilastro"), sottolineando che non basta il messaggio trasversale giunto al rivale sul lavoro a legittimare il recesso.

In concreto, la minaccia risultava frutto di una confidenza dell'incolpato a un collega, percepita per caso dal destinatario, sicché già la specifica circostanza ridimensionava comunque la portata intimidatoria.

La Suprema Corte ha operato sul punto un netto distinguo: "ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso".

L'accertamento del giudice va così condotto alla stregua dei principi dell'art. 2119 del codice civile, "tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione".

Viste le specifiche circostanze in cui la minaccia si è estrinsecata, gli Ermellini di piazza Cavour hanno precisato che la sanzione espulsiva appare in ogni caso sproporzionata, ancorché l'incolpato non risulti incensurato sotto il profilo disciplinare, laddove i precedenti addebiti non si rivelino per natura e gravità paragonabili all'addebito su cui è basato il provvedimento espulsivo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Lo sguardo di Emma”, dolorosa storia di autodeterminazione e ribellione

Lo sguardo di Emma, regia di Marie-Elsa Sgualdo, Lila Gueneau (Emma), Grégoire Colin (Robert),...
empty alt

Aritmie gravi: impiantato elettrocatetere da defibrillazione più piccolo al mondo

A poche settimane dall’autorizzazione degli enti regolatori europei all’utilizzo nella pratica...
empty alt

Referendum 2026, stravince il NO nelle grandi città grazie agli elettori a minor reddito

L’analisi dei flussi elettorali rispetto al reddito nei quartieri delle grandi città, fornisce...
empty alt

Elezioni all’estero, unico segnale confortante dalla Francia

Mentre il No trionfava in Italia, all'estero si votava in Slovenia parlamentari, in Germania nella...
empty alt

Alzheimer e corrente elettrica: nuovo studio sull’evoluzione della malattia

La demenza di Alzheimer è la più frequente tra le malattie neurodegenerative e, con l’aumento...
empty alt

“Lo straniero”, film tratto dall’omonimo romanzo di Albert Camus

Lo straniero, regia di François Ozon, con Benjamin Voisin (Meursault), Rebecca Marder (Marie...
Back To Top