di Antonio Del Gatto
La Corte di cassazione (seconda sezione penale, Pres. Carmenini, Est. Ariolli), con sentenza 23 maggio 2013, n.22158 ha stabilito che può essere perseguita per truffa la società che fornisce e posiziona gli autovelox in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti.
In concreto, accade che di frequente le ditte che provvedono alla installazione dei rilevatori di velocità, sensibili ai proventi derivanti dalla spartizione dei compensi risultanti dall'attività di accertamento, si adoperino per posizionare i predetti apparecchi in modo tale da renderli del tutto irriconoscibili da parte degli automobilisti, così trasformati in vittime predestinate, mentre viceversa essi dovrebbero essere messi in condizione di conoscerne la presenza, previa adeguata segnalazione.
Ancorché debitamente omologati, gli autovelox, attraverso l'irregolare installazione, diventano, insomma, vere e proprie "trappole" per automobilisti.
Gli Ermellini di piazza Cavour, sulla scorta del rapporto di strumentalità accertato tra i predetti apparecchi e il reato di truffa a danno degli automobilisti, ha altresì disposto il sequestro degli stessi, essendone stato fatto un uso illecito, a nulla rilevando che si trattasse di beni aventi "natura lecita", per essere stati regolarmente tarati e risultanti conformi ai prescritti paradigmi normativi.