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Mercoledì, 03 Lug 2024

di Rocco Tritto

Anche se il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede il contrario, le ferie non godute per qualsiasi ragione dal lavoratore vanno sempre retribuite. A stabilirlo è stata la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013 (Pres. Roselli, Rel. Marotta).

La decisione degli Ermellini di piazza Cavour pone fine a una annosa diatriba tra dipendenti e datori di lavoro della pubblica amministrazione che, fino a oggi, aveva visto sempre soccombere i primi, a meno che la mancata fruizione non fosse dipesa da “esigenze di servizio”, previamente riconosciute dal datore di lavoro.

Tesi, questa, suffragata da una precisa disposizione contrattuale che, nel caso degli enti di ricerca, è contenuta nel comma 9 dell’art. 6 del ccnl 1998-2001.

Norma che, d’ora in poi, non potrà più impedire la monetizzazione delle ferie non godute fino alla loro scadenza.

Per la Cassazione, infatti, “va richiamato il principio secondo cui, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano state effettivamente fruite, anche senza la responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificatamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse”.

La Cassazione conclude affermando che “dovendo, quindi, farsi applicazione del principio secondo cui dal mancato godimento delle ferie – una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza colpa, adempiere l’obbligo di consentire la fruizione – deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, le clausole del ccnl, che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate – in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva”.

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