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Mercoledì, 18 Feb 2026

di Antonio Del Gatto

La Corte di cassazione, con sentenza n. 22217 del 7 dicembre 2012 (Pres. De Renzis, Rel. D’Antonio), è intervenuta in materia di sanzioni inflitte al lavoratore che, in caso di assenza per malattia, non rispetta gli obblighi ai quali è soggetto.

Gli Ermellini hanno ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dipendente che, tra l’altro, aveva presentato un certificato medico rilasciato da un parente medico specialista in patologia diversa da quella denunciata.

Il lavoratore, infatti, non solo aveva giustificato una prolungata assenza (171 giorni) dal posto di lavoro con un certificato redatto da un nutrizionista, suo parente, che avrebbe dovuto attestare una sindrome ansioso depressiva, ma si era reso irreperibile alle visite di controllo.

Al riguardo, leggesi nella sentenza della Cassazione che “ai sensi dell’art. 5 legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde a ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza o di opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere nell’occasione effettuato una visita presso il medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità”.

Nel caso in esame, gli Ermellini hanno condiviso la legittimità del provvedimento di licenziamento in quanto il lavoratore con i suoi comportamenti - violazione dell’obbligo di consentire al datore di lavoro il controllo sullo stato di salute e mancata veridicità dei certificati utilizzati per giustificare le assenze - ha fatto venir meno il rapporto fiduciario con l’azienda.

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