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Mercoledì, 03 Lug 2024

Palazzo Spada a Roma, sede del Consiglio di StatoClamorosa decisione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3284 del 2 luglio 2015, ha statuito, tra l’altro, che: “Dopo l’entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 non può pertanto procedersi allo svolgimento di nuove procedure selettive con le modalità previste dall’art. 15 del CCNL (degli enti pubblici di ricerca, ndr) e tanto meno può procedersi allo scorrimento di graduatorie risultanti dalle procedure selettive precedentemente svoltesi.

Al riguardo la circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica vieta di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La successiva circolare n. 5 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, precisa che «resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24, comma 1, del d.lgs. 150/2009, l’utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1 gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva»”.

Il massimo organo di giustizia amministrativa, infatti, dopo aver ribadito quanto già deciso nel 2010 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e cioè che “il passaggio dal livello di ricercatore al livello superiore non costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell’ambito di un’area omogenea, ma configura una posizione funzionale qualitativamente diversa, l’accesso alla quale integra una modalità di progressione verticale”, ha precisato che l’articolo 24 del d.lgs. n. 150/2009 , al comma 1, prevede che: “Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n.165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal primo gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.

Si tratta di una decisione che, seppur riguardante l'Istituto superiore di sanità, sembra destinata a suscitare scalpore all’interno dell'intero comparto degli enti di ricerca.

La pronuncia, infine, sembra sconfessare un’altra sentenza dello stesso Consiglio di Stato (n.26060 del 26 maggio 2015), riguardante il Cnr, della quale Il Foglietto si era occupato con un articolo del 9 giugno scorso, manifestando forti perplessità.

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