L’amministrazione non può escludere dal concorso pubblico il candidato dipendente dell’ente se il documento richiesto dal bando e non presentato in originale dallo stesso candidato risulta già in possesso dell’ente medesimo.
Il Tar del Lazio, infatti, con sentenza n.14660, pubblicata il 30 dicembre 2015, ha dichiarato illegittima la clausola contenuta nel bando di concorso, che prevede la predetta esclusione, in quanto contraria ai principi di cui all’articolo 18 della legge 241/90, vale a dire alla normativa sulla trasparenza.
La controversia si è sviluppata in ambito militare e ha visto come controparte il ministero della Difesa. Il candidato, infatti, anziché consegnare l’originale dell’estratto della documentazione di servizio, ha allegato una copia.
Per i giudici amministrativi, “per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata); per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione”.