Con sentenza n. 5777 del 23 marzo 2016, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha respinto il ricorso di un lavoratore nei cui confronti già la Corte d’appello aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento, avendo intenzionalmente marcato il cartellino di un collega, che sapeva essere assente dal lavoro.
Il comportamento del dipendente è stato ritenuto frode in danno del datore di lavoro, con la conseguenza che l’autore può essere licenziato per giusta causa. I giudici della Cassazione hanno ritenuto esente da errori la sentenza della Corte di appello, impugnata dal lavoratore.
A nulla è valso il fatto che il ricorrente non avesse precedenti disciplinari e che il contratto di lavoro non contemplasse il comportamento contestatogli tra le ipotesi passibili della massima sanzione.
Per i giudici, infatti, «in tema di licenziamento, la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi».