(Cons. St., sez. V - sent. 2 ottobre 2009 n. 6000 - Pres. Carboni, Est. Montedoro)
La P.A., una volta che abbia annullato l'illegittimo inquadramento di un dipendente, collocandolo in un qualifica inferiore rispetto a quella attribuita contra legem, deve tenere conto del principio di corrispettività e non può disporre il recupero delle somme a suo tempo corrisposte, se non dopo aver prima verificato se effettivamente il dipendente abbia svolto le mansioni superiori riconducibili alla qualifica illegittimamente attribuita. In quest'ultimo caso infatti troverà applicazione la norma sancita dall'art. 2126 del codice civile, che sterilizza gli effetti dell'invalidità del titolo per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.